Lunedì 13 giugno il TFN-Sezione Tesseramenti ha disposto lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore Tommaso Garbin, confermando la più recente giurisprudenza in materia.
In sostanza, la richiesta di svincolo può essere inviata in qualsiasi momento della stagione sportiva, quindi ad esempio anche nel mese di ottobre, ogniqualvolta le circostanze fattuali dimostrino che la società non ha interesse all’impiego ed all’utilizzazione del calciatore.
Va al contempo segnalato che questa interpretazione, ormai consolidata, non è stata ad oggi recepita dal Comitato Regionale Veneto, che continua a respingere le richieste di svincolo che pervengono a stagione in corso obbligando così i calciatori, Garbin ne è l’ultimo esempio, a presentare ulteriori ricorsi in secondo grado che ritardano la concessione dello svincolo stesso.
E’ senza dubbio giunto il momento di aggiornare questa prassi e di recepire una giurisprudenza che, sul tema, è ormai stata chiaramente affermata da organi superiori all’Ufficio Tesseramento del Comitato Veneto.
fonte: AIC – Associazione Italiana Calciatori