Serie C: Giocatori e tifosi Taranto cantano coro contro Bari. Club multato
Il giudice sportivo dopo la gara con il Potenza:
GARA TARANTO / POTENZA DEL 30.10.2021
Questo Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori del Taranto si sono avvicinati ai loro sostenitori nei pressi della curva nord dello stadio, osserva quanto segue.
La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:
1. alla specificazione ancora più puntuale dei comportamenti dei tifosi tenuta nell’occasione e che ha indotto i calciatori a rimanere presso la curva nord;
2. alla specifica individuazione dei Calciatori del Taranto che si sono trattenuti vicino alla curva nord e che hanno intonato il coro descritto nella relazione;
3. alla presenza dello SLO del Taranto fin dal momento inziale dei fatti in esame e al comportamento tenuto dallo stesso, acquisendone le relative dichiarazioni;
4. alla eventuale interlocuzione dello SLO con altri Soggetti istituzionali;
5. ad ogni ulteriore circostanza utile ai fini di una più completa ricostruzione della vicenda.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.
€ 2.000,00 TARANTO
1. per avere i suoi sostenitori: al 21°minuto intonato cori offensivi e denigratori per motivi di origine territoriale nei confronti della città di Bari; al 34 °minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; al 55°minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni.
2. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 60° minuto, dalla Curva Nord all’interno del recinto di gioco una bottiglietta formato mignon di vetro.
3. per avere i suoi raccattapalle, al 36°minuto circa del primo tempo, ritardato la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione fra le condotte dei tifosi e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).