Il Giudice sportivo territoriale si è espresso in merito al ricorso presentato dalla Rinascita Refugees riguardante la partita ASD Grottaglie Calcio-Rinascita Refugees del 3/3, ordinando la ripetizione della gara.
La gara terminò 3-0 in favore dei padroni di casa con le reti di Vallejos, Danese e Borda.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 3/3/2024 GROTTAGLIE CALCIO- RINASCITA REFUGEES
Il Giudice Sportivo Territoriale, dopo aver esaminato gli atti ufficiali, rileva quanto segue:
Fatto:
La società ASD RINASCITA REFUGEES ha presentato un ricorso tempestivo tramite PEC e notificato ufficialmente alla controparte, contestando il risultato della partita in questione. La società ha invocato un errore tecnico dell’arbitro, sostenendo che al 38° minuto del secondo tempo, il portiere SANNEH SHERIFFO sia stato espulso erroneamente per aver toccato il pallone con le mani dopo un passaggio volontario di un compagno di squadra, comportando un calcio di punizione indiretto. L’istante ha richiesto l’annullamento della partita, la revoca dell’espulsione del calciatore e la ripetizione dell’incontro. Inoltre, ha chiesto di presentare prove video in sede istruttoria.
La controparte ha contestato la validità della prova video e l’ammissibilità del ricorso, affermando che si tratta di una decisione tecnica dell’arbitro, non suscettibile di revisione da parte del Giudice Sportivo. Inoltre, ha sostenuto che l’errore tecnico non ha influenzato il risultato della partita.
Diritto:
Il ricorso è fondato e va parzialmente accolto per le seguenti ragioni:
La questione verte sulla corretta applicazione della Regola 12 del Giuoco del Calcio, che riguarda il tocco del pallone da parte del portiere in area di rigore. Dalla documentazione della partita emerge che l’arbitro ha espulso il portiere della società ricorrente per un presunto tocco di mano in queste circostanze. Tuttavia, il Giudice Sportivo ha confermato che si è trattato di un errore tecnico da parte dell’arbitro, il quale ha riconosciuto l’errore.
L’errore tecnico ha avuto un impatto significativo sul risultato finale della partita, poiché ha privato la società ricorrente di un giocatore e ha influenzato negativamente l’andamento del gioco. Pertanto, il Giudice Sportivo ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso e di ordinare la ripetizione della partita.
Il Giudice ha respinto la richiesta di annullare l’espulsione del calciatore e di presentare prove video, poiché tali richieste non rientrano nella competenza del Giudice Sportivo e non sono rilevanti per la decisione.
Delibera:
Il Giudice Sportivo Territoriale delibera quanto segue:
1) Accoglie il ricorso presentato dalla società ASD RINASCITA REFUGEES;
2) Dichiarare irregolare la partita in questione e ordina la sua ripetizione;
3) Non addebita la tassa di ricorso alla società ricorrente, considerando il parziale accoglimento del ricorso.
La delibera viene trasmessa al C.R. Puglia per le necessarie azioni in merito alla ripetizione della partita.