Con una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato il regolamento relativo al minutaggio giovani per la stagione sportiva 2022/2023. Eccolo nel dettaglio:
Art. 1 Lista Calciatori temporanei
1.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato possono utilizzare la “lista calciatori temporanei” (per brevità, infra: “Lista”), il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 8 calciatori il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B o da Federazione estera.
1.2 La presentazione di lista non conforme alle disposizioni di cui al par. 1.1 verrà, a tutti gli effetti, considerata come “mancato deposito” e darà luogo all’irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 2.
Art. 1 bis Lista Calciatori professionisti
1bis.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato dovranno utilizzare quelli presenti nella “lista calciatori professionisti”, il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 24 calciatori il cui status sia quello di calciatore professionista ex art. 28 NOIF.
1bis.2 Le società potranno indicare un solo calciatore professionista (cd “giovane professionista”) nato successivamente al 1° gennaio 2003, da poter utilizzare nelle gare ufficiali di Campionato, senza che lo stesso venga inserito tra i 24 calciatori di cui al punto 1bis.1.
1bis.3 Qualora, nel corso della stagione sportiva 2022/2023, una società sottoscriva “primi contratti di calciatori professionisti” (ex art. 33 NOIF) con propri tesserati già giovani di serie, questi ultimi potranno essere utilizzati nelle gare ufficiali di Campionato, senza che vengano inseriti tra i 24 calciatori di cui al punto 1bis.1.
1bis.4 Le società che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, abbiano già depositato contratti con calciatori professionisti, per la stagione 2022/2023, in numero superiore al limite previsto al punto 1bis.1, potranno, in deroga ed esclusivamente per tale stagione, inserire nella lista calciatori professionisti tutti i calciatori di cui ai predetti contratti già depositati. Resta inteso che, nell’ipotesi di inserimento in tale lista di nuovi calciatori professionisti con contratto depositato in data successiva alla pubblicazione del presente comunicato, la società non potrà usufruire della deroga e troverà applicazione la limitazione numerica di cui al punto 1bis.1.
1bis.5 La presentazione di lista calciatori professionisti non conforme alle disposizioni di cui al presente paragrafo 1bis verrà, a tutti gli effetti, considerata come “mancato deposito” e darà luogo all’irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 2. 327/574
Art. 2 Sanzioni
2.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione di una o più disposizioni previste dagli articoli 1 e 1bis, ovvero nel caso in cui una Società utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o più giocatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B non inseriti nella Lista o uno o più giocatori non inseriti nella lista calciatori professionisti, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali difese, disporrà, le seguenti sanzioni: a) decadenza, totale o parziale, dal diritto ad usufruire della ripartizione delle risorse, da suddividersi in base ai criteri di cui al par. 4, in caso di mancato deposito della Lista e della lista calciatori professionisti in data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di Campionato della stagione sportiva; qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito; b) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore tesserato a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B o da Federazione estera, non inserito nella Lista, o uno o più giocatori non inseriti nella lista calciatori professionisti in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 10.000,00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa; c) nel caso di reiterazione della precedente violazione, cioè quando una Società utilizzi un giocatore tesserato a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B o da Federazione estera, non inserito nella Lista, o uno o più giocatori non inseriti nella lista calciatori professionisti in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 20.000.00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa; d) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore tesserato a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B o da Federazione estera, non inserito nella Lista, o uno o più giocatori non inseriti nella lista calciatori professionisti in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga per la terza volta nella medesima stagione sportiva o in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e play-out del Campionato, la Società inadempiente sarà esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al paragrafo 4 ed alla stessa verrà irrogata una sanzione di € 50.000,00 per l’utilizzo di ogni calciatore fuori lista per ogni partita; e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno cumulativamente irrogate anche nel caso di mancato deposito della lista calciatori professionisti e della Lista; in tale ultima ipotesi, infatti, tutti i calciatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B o da Federazione estera utilizzati in una gara di Campionato verranno considerati “fuori lista”.
2.2 Gli importi di cui alle sanzioni economiche irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l’esclusione dalla ripartizione dei corrispettivi di cui al par. 4 determinerà l’incremento della c.d. “quota minuto” a favore di tutte le altre società associate.
Art. 3 Variazioni liste ed efficacia
3.1 Le Liste possono essere variate solo durante i periodi di campagna trasferimenti previsti dalle disposizioni federali. Fanno eccezione le sole ipotesi disciplinate al successivo articolo 3.3 e, esclusivamente per la “lista calciatori professionisti”, quelle disciplinate agli articoli 3.4 e 3.5.
3.2 Alla data di chiusura di ciascun periodo di campagna trasferimenti le Liste diventano definitive e non più soggette a variazioni, salve le ipotesi previste ai successivi art. 3.3, 3.4 e, esclusivamente per la “lista calciatori professionisti”, quelle previste agli articoli 3.5 e 3.6, sino all’apertura del successivo periodo di campagna trasferimenti.
3.3 Le Liste incomplete possono essere integrate, sino al massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o dell’inserimento di calciatori già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalle Liste. – Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nelle Liste un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto – consensuale o per inadempimento – con un altro calciatore già tesserato per la medesima società. Tale facoltà di sostituzione è consentita fino ad un massimo di due calciatori inseriti nelle Liste secondo le seguenti modalità: una sola sostituzione potrà essere effettuata durante il girone d’andata ed una sola sostituzione potrà essere effettuata durante il girone di ritorno (periodo quest’ultimo da ritenersi esteso alla fase di play off e play out). 327/575
3.4 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella “lista calciatori professionisti”, nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista depositata un portiere con un altro portiere.
3.5 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella “lista calciatori professionisti”, nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono eccezionalmente effettuare, nell’arco dell’intera stagione sportiva, una sola sostituzione di un calciatore inserito in lista depositata con un altro calciatore, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti.
3.6 Affinché le variazioni delle Liste, intervenute durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante comunicazione a mezzo pec segreteria-legapro@legalmail.it, da inviarsi prima dell’inizio della gara, con successiva consegna di copia della medesima comunicazione al delegato di gara della Lega. In difetto di notifica preliminare e/o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in gara ufficiale verrà considerato, anche agli effetti di cui all’art. 2, “fuori lista”.
Art. 4 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del “minutaggio”
4.1 Premesso che ai sensi dell’art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge Melandri), per come novato dalla L. n. 225/2016, “L’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui all’art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio” e che, alla luce del dettato normativo, il minutaggio è da annoverarsi nell’ambito della voce “per la formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili”, le risorse del minutaggio verranno ripartite in ottemperanza alle disposizioni di Legge e al Regolamento del Fondo di Mutualità FIGC, nonché in base alla percentuale che l’Assemblea di Lega Pro riserverà alla sopra specificata voce dei costi spesabili.
4.2 Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, previa suddivisione in uguale misura tra i tre gironi, secondo il seguente criterio: a) per ciascuna gara di Campionato Serie C sarà determinato il minutaggio di ogni società solo in caso di superamento della soglia minima di 270 minuti giocati e fino alla soglia massima di 450 minuti giocati complessivamente da parte di: ^ calciatori della stessa, tesserati con status 04 e 09 e nati successivamente al 1 gennaio 2001; ^ due calciatori della stessa tesserati con status 04 o 09, nati successivamente al 1 gennaio 2000; – nel caso non venga superata la soglia minima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 0 minuti giocati; – nel caso venga superata la soglia massima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 450 minuti giocati. Per ogni calciatore verranno presi in considerazione un massimo di 90 minuti giocati per ogni gara. Il risultato dei minuti giocati (min 271, max 450) verrà ponderato prendendo in considerazione i calciatori per i quali possano essere applicati i coefficienti previsti agli artt. 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 più favorevoli per la società; b) ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria, alla 7a, alla 14a, alla 21a, alla 28a e alla 35a giornata e successivamente erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36a alla 38a giornata, pur rimanendo operante la normativa di cui agli artt. 1, 2, 3; c) al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni e/o addebiti a conguaglio; d) dette quote saranno calcolate in base all’effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso: ” computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club; ” individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un “quoziente giovani” per minuto giocato; ” assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati; 327/576 e) incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di posizionamento all’ultimo posto della classifica del rispettivo girone e conseguente retrocessione diretta (-20%); f) al termine del girone d’andata è previsto un ulteriore decremento del quoziente-giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per l’ultima classificata del rispettivo girone qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore agli 8 punti; g) al termine del girone d’andata è altresì previsto un decremento del quoziente-giovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per la penultima classificata del rispettivo girone qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore agli 8 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto e), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata; h) al termine della stagione regolare è previsto un ulteriore decremento del quoziente-giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per l’ultima classificata del rispettivo girone qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore ai 10 punti; i) al termine della stagione regolare è altresì previsto un decremento del quoziente-giovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per la penultima classificata del rispettivo girone qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore ai 10 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto g), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;
4.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione: ” 0,80 classe di età 2000; ” 1,00 classe di età 2001; ” 1,20 classe di età 2002; ” 1,40 classe di età 2003 e seguenti;
4.4 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 150% per i calciatori provenienti dal proprio settore giovanile (Primavera, Under 17, Under 16, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg, Esordienti), con un tesseramento non inferiore a due stagioni sportive anche non consecutive, nel corso di ciascuna delle quali dovranno aver disputato attività prevalente nelle predette categorie giovanili. Ai fini del computo delle due stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club senza che vi sia la necessità che lo stesso abbia disputato in tale club attività prevalente nelle categorie giovanili; per stagione sportiva, ai fini della presente disposizione regolamentare, il tesseramento nell’annualità sportiva deve essere mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.
4.5 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 75% per i calciatori già tesserati con la medesima Società per almeno tre stagioni sportive anche non consecutive. Ai fini del computo delle tre stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club; per stagione sportiva, ai fini della presente disposizione regolamentare, il tesseramento nell’annualità sportiva deve essere mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi. Tale incremento non verrà applicato qualora la quota venga già incrementata ai sensi dell’art. 4.4.
4.6 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 30% per i giovani calciatori tesserati, anche nel corso della stagione sportiva di riferimento, a titolo definitivo. Tale incremento non verrà applicato qualora la quota venga già incrementata ai sensi dell’art. 4.4 o 4.5. 327/577
4.7 Ai fini del calcolo del “minutaggio” possono rientrare nel relativo computo anche le prestazioni sportive rese dai calciatori inseriti nella “lista calciatori temporanei” di cui all’art. 1.1, a condizione che siano in possesso dei requisiti anagrafici ed il cui tesseramento sia: A) a titolo di cessione o trasferimento temporanea da società di Serie A e B a condizione che, per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda. Qualora nel contratto del calciatore sia prevista una parte variabile del compenso, dovrà essere altresì previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, anche sottoposto a condizioni, di importo pari o superiore a tale parte variabile. Non verranno considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B, ma per i quali sia previsto un premio e/o indennizzo in favore della società di Serie A e B. B) a titolo di cessione o trasferimento temporanea onerosa da società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell’ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda. Qualora nel contratto del calciatore sia prevista una parte variabile del compenso, dovrà essere altresì previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, anche sottoposto a condizioni, di importo pari o superiore a tale parte variabile.
4.8 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa.