- È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.
Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
- La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?
Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dall’art. 1, comma 9, lett. e) del Dpcm 3 novembre 2020.
- Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?
Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 3 novembre 2020.
- Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?
La lettera e) dell’art. 1, comma 9 dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 3 novembre 2020.
Pertanto, gli sport di contatto di interesse nazionale, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare con gli allenamenti e le competizioni, all’aperto o a porte chiuse. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.
- È possibile svolgere l’attività quali il beach tennis o altre in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”?
AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.
Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto l’aerazione naturale deve essere garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari almeno al 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.
In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.
- A quali attività sportive devono essere riferite le espressioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/1 del 27 ottobre 2020, al seguente capoverso “Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.”?
Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli all’aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.