Dirigente tenta di soffocare arbitro donna in una gara Under 17
Grave episodio avvenuto nel recente weekend durante una partita nella provincia di Alessandria tra i giovani Under 17.
Si tratta del match Arquatese Valli Borbera-Viguzzolese, valido per la 21ª giornata di campionato, che ha visto entrambe le squadre sanzionate con un’ammenda (400 euro per gli ospiti e 100 euro per i padroni di casa) e squalifiche pesanti per alcuni protagonisti.
Ecco il racconto integrale descritto nel Comunicato Ufficiale 34 della Delegazione di Alessandria:
Dal rapporto arbitrale si evince quanto la gara a margine sia stata sospesa definitivamente a seguito di condotta manifestamente antisportiva tenuta da alcuni dirigenti della Società VIGUZZOLESE di seguito identificati.
E’ emerso quanto segue. Al quarantesimo minuto del primo tempo l’arbitra concedeva un calcio di rigore a favore della Arquatese VB. A seguito della decisione assunta, alcuni giocatori della Viguzzolese protestavano nei confronti della direttrice mentre il proprio allenatore, a gran voce e con gesti plateali, richiamava verso la propria panchina i giovani calciatori manifestando l’intenzione di ritirare la squadra per protesta. L’arbitra si avvicinava alla panchina per comprendere le intenzioni della Viguzzolese e l’allenatore rimaneva fermo nella propria decisione e anzi continuava a invitare la squadra ad uscire dal terreno di gioco.
A fronte di questa inaspettata decisione, i giocatori di entrambe le società si confrontavano tra loro in maniera decisa alimentando una reciproca propensione allo scontro anche fisico.
L’arbitra poteva annotare i seguenti episodi: XXXXX (Viguzzolese) e XXXXX (Arquatese VB) venivano ammoniti per condotta scorretta, XXXXX (Viguzzolese) e XXXXX (dirigente Arquatese VB) venivano espulsi in quanto si insultavano si spintonavano reciprocamente, scambiandosi una lieve testata, XXXXX (Viguzzolese) e XXXXX (Arquatese VB) venivano espulsi in quanto il primo rivolgeva frasi offensive nei confronti degli avversari, il secondo, ritenutosi offeso, colpiva XXXXX con un violento pugno al volto procurandogli la fuoriuscita di sangue dalla bocca; a sua volta, il XXXXX reagiva colpendo XXXXX con un pugno alla spalla senza, almeno apparentemente, conferirgli danno fisico.
Nel suo rapporto l’arbitra rileva la generale tensione in campo con episodi più o meno gravi che vedevano coinvolti piccoli gruppi di giocatori. Tra i vari protagonisti (in negativo) riconosceva il giocatore XXXXX (Arquatese) sferrare ripetuti pugni diretti alla schiena di un giocatore avversario il quale, almeno apparentemente, non subiva danno fisico. In tale frangente il sig XXXXX, assistente di parte Viguzzolese, si avvicinava, con atteggiamento minaccioso, all’arbitra, la insultava, l’accusava per quanto stava accadendo ed, in particolare, per il danno fisico subito da XXXXX, sopra descritto.
Nel fare questo, con aggressività, si poneva di fronte all’arbitra, le stringeva con la mano sinistra il collo premendo con il pollice sul pomo d’Adamo, con forte pressione, per più secondi. L’arbitra avvertiva un immediato e acuto dolore ed una temporanea limitazione della respirazione.
A causa dello shock e del forte dolore subiti per l’aggressione, preoccupata per la sua incolumità, considerata lo stato generale di agitazione in campo, l’arbitra non era in grado di far proseguire la gara.
Ella veniva immediatamente soccorsa da un operatore di polizia presente in tribuna che chiedeva l’intervento delle forze dell’ordine; in sua difesa, intervenivano anche alcuni dirigenti della squadra ospitante che isolavano la direttrice dal contesto e la assistevano. Sempre supportata da costoro raggiungeva gli spogliatoi. Non si rilevano interventi collaborativi da parte di dirigenti della squadra ospitata.
A seguito dell’aggressione subita, persistendo il dolore al collo e accusando problemi di deglutizione, l’arbitra raggiungeva il PS dell’Ospedale di Novi Ligure il quale emetteva referto con prognosi di giorni cinque.
Ciò premesso, si rammenta quanto il rapporto di gara costituisca fonte primaria di prova, ex art. 61 c. 1 CGS, circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione della gara, si sottolinea quanto l’arbitra abbia esattamente descritto come si trovasse, a fronte dell’aggressione subita, in situazione tale da non consentirle di proseguire la gara ancor più in piena sicurezza, ai sensi dell’art. 64 NOIF, ritenuto che l’impossibilità sopravvenuta di regolare svolgimento e conclusione della partita sia da addebitare esclusivamente alla società Viguzzolese ed, anzitutto, alla condotta dei propri dirigenti quale, in particolare, l’allenatore XXXXX – il quale ha ritenuto con decisione del tutto antisportiva, venendo meno al suo ruolo di educatore di giovani sportivi, ritirare la squadra a fronte di una decisione arbitrale – e successivamente l’assistente di parte XXXXX – che ha aggredito l’arbitra procurandole lesione certificata – nonché alla condotta omissiva di propri dirigenti, presenti in campo, che, a fronte dell’atto violento, non prestavano assistenza all’arbitra, si assumono le seguenti decisioni:
– ricorrendo gli estremi di cui all’art. 10 CGS, assegnazione della punizione sportiva della perdita della gara, nei confronti della Società VIGUZZOLESE, che pertanto sarà omologata con il seguente risultato: ARQUATESE VALLI BORBERA -VIGUZZOLESE = 3 – 0″”