In merito all’emergenza Covid-19, si comunica l’aggiornamento delle FAQ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornate sulla base delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.
Dalla FAQ 16, relativa alla necessità della Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo, si evince quanto segue: “in riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc. si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede che, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”.
Damiano Montanari
Ufficio Stampa e Comunicazione CRER FIGC LND