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D/H: Taranto-Real Aversa, inammissibile il reclamo dei campani

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TARANTO F.C. 1927 S.R.L. – REAL AVERSA 1925

Il Giudice Sportivo,

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. REAL AVERSA 1925, con il quale si chiede che venga accertata e dichiarata “l’irregolarità del terreno di gioco Miani di Ginosa” e per l’effetto inflitta al TARANTO CALCIO F.C. 1927 S.r.l. la punizione della perdita della gara in esame, ovvero, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento parziale, disporre la ripetizione della gara;

– lette le controdeduzioni inviate dalla TARANTO CALCIO F.C. 1927 S.r.l., secondo le quali il reclamo si configura “inammissibile e/o improcedibile prima ancora che pretestuoso ed infondato”;

– rilevato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co.1 e 67, co.4 del C.G.S. codesto Giudice può giudicare della regolarità del campo a condizione che il ricorso degli interessati sia “preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio gara, dalla società all’arbitro”.

– rilevato che, nonostante la diversa ricostruzione offerta e meramente asseverata dalla reclamante, il supplemento di rapporto depositato dall’Arbitro unitamente al referto di gara è inequivoco nell’affermare che: “La gara è iniziata con 10 minuti di ritardo, a causa di una richiesta scritta presentata da parte della società ospitata (Real Aversa) con la quale la stessa richiedeva la verifica

P.Q.M.

Delibera:

1) di dichiarare inammissibile il reclamo per irregolarità procedurale;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore del TARANTO CALCIO

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. REAL AVERSA.