È stata ufficializzata la decisione sul ricorso del RG Ticino presentato dopo il match col Varese che si era concluso sul campo con il risultato di due a due.
Questo il comunicato del giudice sportivo di Serie D:
“Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S SD RG TICINO SR.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla CITTA Dl VARESE S R L_ la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, CG S Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore CASSANO ENZO, schierato il n. 22 dalla CITTA Dl VARESE SRL, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato con la predetta società sportiva,
– letta la memoria difensiva della CITTA’ DI VARESE SRL. in cui si afferma che il calciatore CASSANO ENZO risulta tesserato dal 30 agost02023 e, pertanto: chiede che venga respinto il ricorso e omologato il risultato della gara ottenuto sul campo,
– lette le memorie autorizzate della SSO RG TICINO S.RL. cui si insite per l’accoglimento del reclamo;
– rilevato che, con dichiarazone del 12 ottobre 2023 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti: nella quale si informa che il calciatore CASSANO ENZO, nato il12/11/2004, risulta essere regolarmente tesserato per la società CITTA Dl VARESE SR.L. dal 30 agosto 2023 (prestito dalla socetà Aurora Pro Patria 1919).
Delibera.
1) di respingere il reclamo;
2) di oonvalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2;
3) di addebitare il contributo di reclamo sul oonto della S S.D. RG TICINO S R L.”
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