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Corte Federale respinge il ricorso: “Esclusione del Taranto legittima e inevitabile”

La Corte d’Appello FIGC conferma l’esclusione del Taranto dal campionato e i 3 punti di penalizzazione

La Corte Federale d’Appello, a sezioni unite, ha respinto il reclamo presentato dal Taranto FC 1927 S.r.l., confermando in toto la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che aveva irrogato l’esclusione dal campionato in corso e 3 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione utile. A nulla è valso il tentativo del club di dimostrare la validità delle compensazioni operate con i presunti crediti fiscali della società General Service S.r.l.: secondo l’Agenzia delle Entrate, tali crediti risultano inesistenti e non documentati.

Il procedimento trae origine da due deferimenti notificati lo scorso marzo, relativi al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all’esodo, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per un ampio arco temporale, da settembre 2024 a gennaio 2025. La Co.Vi.So.C. aveva evidenziato gravi inadempienze nei versamenti obbligatori, confermate successivamente dalla Procura federale.

Il club aveva tentato di difendersi, sostenendo di aver adempiuto (parzialmente) tramite una compensazione orizzontalebasata su un accordo con General Service, il quale avrebbe permesso di estinguere i debiti mediante l’uso di crediti fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, interpellata direttamente nell’ambito del procedimento, ha chiarito che quei crediti non risultano da alcuna dichiarazione fiscale e non possono essere utilizzati da soggetti terzi. Inoltre, l’accordo stipulato non soddisfa i requisiti di una surrogazione valida, bensì è stato assimilato a un accollo non ammesso dalle normative tributarie.

“I crediti non possono essere utilizzati per compensare debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute, e in ogni caso non esistono nei registri dell’Anagrafe tributaria”, ha ribadito l’Agenzia.

La Corte ha ritenuto infondate anche le tesi sulla distinzione tra accollo e surrogazione, ricordando che in materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e non è applicabile tra soggetti diversi o in presenza di debiti e crediti eterogenei.

Con il rigetto del reclamo, restano quindi definitive le sanzioni:

  • 3 anni di inibizione per Salvatore Alfonso e Massimo Giove,

  • 1 anno di inibizione per Mark Colin Campbell,

  • 6 mesi di inibizione per Maria Acquaviva,

  • esclusione dal campionato per la società,

  • e 3 punti di penalizzazione.