La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente Vito Branca, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2022, presentato, in data 4 gennaio 2022, dalla società Imolese Calcio 1919 s.r.l. e dal sig. Antonio De Sarlo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale D’Appello – Sezioni Unite – della FIGC, emessa in data 6 dicembre 2021 con C.U n. 39/CFA, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – resa con C.U. n. 51/TFN del 3 novembre 2021 (che aveva inflitto, a carico del sig. De Sarlo, la sanzione dell’inibizione per mesi sei, e, a carico della società Imolese Calcio, la sanzione dell’ammenda pari ad € 10.000,00,) e, per l’effetto, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale presso la FIGC, è stata inflitta, alla suddetta Società ricorrente, la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5-bis, CGS FIGC, mentre, in reiezione del reclamo presentato nell’interesse del sig. De Sarlo, è stata confermata la sanzione allo stesso irrogata dal Giudice endofederale di prime cure; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
2) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2022, presentato, in data 17 gennaio 2022, dalla U.S. Pergolettese 1932 s.r.l. nei confronti della Procura Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con Comunicato Ufficiale n. 40/CFA-2021-2022 del 9 dicembre 2021, e con motivazioni rese pubbliche con Comunicato Ufficiale n. 43/CFA-2021-2022 del 17 dicembre 2021, nella parte in cui, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 50/TFN-SD del 3 novembre 2021 (che aveva irrogato, tra gli altri, a carico della medesima Società istante, la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva), è stata rideterminata in 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, la sanzione a carico della U.S. Pergolettese 1932 s.r.l.; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
3) ha preso atto della cessazione della materia del contendere, a fronte della rinuncia del ricorrente, con consenso formale delle controparti ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2022, presentato, in data 2 febbraio 2022, dalla società Calcio Foggia 1920 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale FIGC e con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – della FIGC n. 0055/CFA/2021-2022 del 3 gennaio 2022, comunicata alla società ricorrente in pari data, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dalla suddetta istante avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0058/TFN-SD/2021/2022 del 22 novembre 2021 (ugualmente impugnata con il presente ricorso, con cui era stata inflitta, al club pugliese, la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022) e, per l’effetto, è stata ridotta a due punti l’originaria penalizzazione, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot. n. 2554/117pf21-22/GC/b1p), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte alla dott.ssa Maria Assunta Elena Pintus (art. 4, comma 1, del CGS, art. 20 bis delle NOIF ed art. 32, comma 5 bis, del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS) ed al dott. Nicola Canonico (art. 4, comma 1, del CGS ed art. 20 bis delle NOIF), nonché, a titolo di responsabilità propria, per la violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS; nonché per l’annullamento e/o la riforma di qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla decisione in questa sede impugnata;
4) ha preso atto della cessazione della materia del contendere, a fronte della rinuncia del ricorrente, con consenso formale delle controparti, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2022, presentato, in data 2 febbraio 2022, dal dott. Nicola Canonico contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale FIGC e con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – della FIGC n. 0055/CFA/2021-2022 del 3 gennaio 2022, comunicata al suddetto istante in pari data, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dal medesimo ricorrente avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0058/TFN-SD/2021/2022 del 22 novembre 2021 (ugualmente impugnata con il presente ricorso, con cui era stata inflitta al dott. Canonico, la sanzione della inibizione per mesi sei), e, per l’effetto, è stata ridotta a tre mesi l’originaria inibizione in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot.n. 2554/117pf21-22/GC/b1p), per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle NOIF; nonché per l’annullamento e/o la riforma di qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla decisione in questa sede impugnata;