Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 791 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pietro IEMMELLO, e della società U.S. CATANZARO 1929 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
PIETRO IEMMELLO, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società US CATANZARO CALCIO 1929, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 19.03.2023 presso lo stadio Nicola CERAVOLO (in uso alla società U.S. CATANZARO CALCIO 1929) e durante i festeggiamenti seguiti alla vittoria da parte dell’U.S. CATANZARO CALCIO 1929 del Campionato Nazionale di Serie C Gir. C della corrente stagione sportiva, impugnato un microfono e intonato a gran voce, verso i tifosi giallo rossi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società e i sostenitori del COSENZA CALCIO;
U.S. CATANZARO 1929 SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Pietro Iemmello all’epoca dei fatti;
> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro IEMMELLO e dal Sig. Floriano Noto, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CATANZARO 1929 SRL;
> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Pietro IEMMELLO, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società U.S. CATANZARO 1929 SRL;
> si rende noto l’accordo come sopra menzionato.