Il direttore della gara San Martino Speme-Camisano, vinta dagli ospiti con il risultato di 2-0 ha inviato, unitamente al referto, un supplemento col quale segnala l’errore tecnico compiuto con l’aver assegnato, al 38º del 1° tempo una ammonizione al giocatore COSTA LEONARDO, piuttosto che all’autore del fallo, GIUFFO ANDREA. Al 4’ del 2° tempo ammoniva, questa volta correttamente, COSTA LEONARDO, il quale, tuttavia, in conseguenza del primo errore, è stato espulso. Come conseguenza, la società San Martino Speme ha disputato l’intero secondo tempo in inferiorità numerica, con evidente pregiudizio sul risultato.
La società San Martino Speme ha proposto preannuncio di reclamo in merito alla regolarità della gara, pervenuto al GS il 24.5.2021 ore 19,10, quindi in ritardo rispetto alle prescrizioni impartite dalla FIGC con C.U. 194/A. Il preannuncio, infatti, deve pervenire alla G.S. entro le ore 11 del giorno successivo alla disputa; il reclamo entro le ore 15,00 dello stesso giorno. Anche a voler considerare il preannuncio come reclamo, perché contenente anche i motivi, essendo pervenuto alle ore 19.10, va ritenuto comunque tardivo.
Tanto premesso, il G.S., preso atto del supplemento di referto arbitrale, delibera d’ufficio:
-di annullare la gara e conseguentemente di non convalidare il risultato conseguito sul campo;
-di disporre la ripetizione della competizione, demandando al CRV per quanto di competenza.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto da San Martino Speme, con acquisizione della tassa addebitata.
Gara da recuperare il 13 giugno.
Fonte: figcvenetocalcio.it