Dpcm 3 novembre 2020: cosa cambia per le attività sportive?

Oggi è stato firmato dal Presidente del Consiglio il D.P.C.M. 3 novembre 2020, che entrerà in vigore da domani e sarà efficace fino alla data del 5 dicembre 2020 (si è ancora in attesa della pubblicazione in G.U.). Tale decreto, come noto, prevede la suddivisione del territorio regionale italiano in tre settori sulla base della gravità e serietà della situazione epidemiologica in essere.

Innanzitutto, in tutta Italia da domani sarà in vigore il cosiddetto “coprifuoco” dalle ore 22:00 alle ore 5:00, fascia oraria in cui sono consentiti solamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

 

Per quanto riguarda le Regioni collocate nel settore “verde” (quelle a rischio medio), lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito nel D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tranne che per il nuovo divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi, che entrerà in vigore, per l’appunto, da domani.

Tale disposizione non costituisce un vincolo di poco conto, poiché è probabile che, senza la possibilità di utilizzare spogliatoi e docce, gli allenamenti individuali, seppur consentiti, non verranno più svolti al centro sportivo della società di riferimento, in quanto il ritorno degli atleti presso la propria abitazione, dopo l’allenamento, senza aver fatto la doccia, comporta sicuramente il rischio di contrarre qualche malanno di stagione.

 

Per quanto riguarda le Regioni collocate nel settore “arancione” (quelle a rischio alto), lo svolgimento dell’attività sportiva da parte dei residenti in quelle zone subisce una maggior limitazione dovuta, in primo luogo, dal divieto di spostamento in entrata e uscita da tali territori, fatte salve le solite tre esigenze (lavoro, necessità, salute) e, in secondo luogo, dal divieto di spostarsi dal proprio Comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità o salute, ma anche per “svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”.

Quindi, ad esempio, un atleta dilettante residente in una zona “arancione” potrà spostarsi in una zona “verde” per effettuare allenamenti individuali al centro sportivo della propria squadra? La risposta è no, poiché lo spostamento interregionale può avvenire solo per ragioni di lavoro, salute o necessità. Peraltro, si ritiene che in queste zone anche lo spostamento intra-comunale per svolgere attività sportiva non sia consentito, ma sul punto si attendono le ormai famose “FAQ” del Dipartimento per lo Sport.

 

Infine, per quanto concerne le Regioni collocate nel settore “rosso” (quelle a rischio massimo), in cui è vietato (fatte salve le consuete tre esigenze) ogni spostamento in entrata e uscita da tali territori, nonché all’interno dei medesimi, il D.P.C.M. prevede la sospensione di tutte le attività sportive, svolte anche all’aperto nei centri e circoli sportivi. Restano quindi consentiti solo lo svolgimento individuale di attività motoria in prossimità della propria abitazione col rispetto del distanziamento e l’utilizzo della mascherina e quello di attività sportiva “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.

 

Ora non resta che attendere il decreto del Ministero della Salute che collocherà le Regioni nei vari settori, nonché la pubblicazione delle “FAQ” sul sito dell’Ufficio per lo Sport che dovranno chiarire gli aspetti che danno luogo a più interpretazioni.

fonte: assodilettanti.com

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