D/A: Inibizione per presidente e DS del Sestri Levante

Otto mesi di inibizione al ds Paolo Mancuso e a Davide Campisi, quattro per il presidente Stefano Risaliti. Questa la sentenza uscita oggi e proclamata dal Tribunale Federale Nazionale ai danni del Sestri Levante per episodi di “proselitismo di giocatori” (contatti fuori dalle tempistiche federali opportune). Nessuna conseguenza sullo straordinario cammino della prima squadra nel campionato di Serie D, ma 2.000 euro di ammenda e 20 mesi di inibizione distribuiti tra i tre soggetti.

La società Sestri Levante da noi contattata ha preferito non commentare la vicenda, senza rilasciare dichiarazioni.

La sentenza:

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 10 gennaio 2023, a carico di:

1. sig. Risaliti Stefano, all’epoca dei fatti Presidente della società US Sestri Levante 1919:

a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Mancuso Paolo, Direttore Sportivo, ed al sig. Campisi Davide, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell’interesse della società US Sestri Levante 1919, di porre in essere durante la stagione sportiva 2021-2022 attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per le società SSDARL Athletic Club Albaro (Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro), SC Molassana Boero ASD (Guarino Enrico, Chiesa Luca, Mermina Alessandro), AD FS Sestrese Calcio 1919 (Castelli Alessandro, Pische Alessio, Calabresi Nicolò, Iannicella Mattia), ASD Football Genova Club (Pische Mattia, Piccardo Mirko), GSD Borzoli (Brengio Leonardo, Simoncini Francesco), al fine di convincerli a tesserarsi per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per la società US Sestri Levante 1919 dei calciatori Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro, Guarino Enrico, Mermina Alessandro, Pische Alessio, Pische Mattia, Piccardo Mirko, Brengio Leonardo;

b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 96, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Mancuso Paolo, Direttore Sportivo, di proporre ad aprile 2022 al calciatore Baffi Nicholas ed a maggio 2022 al calciatore Pische Alessio, all’epoca entrambi tesserati per la società AD FS Sestrese Calcio 1919, di tesserarli per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente a condizione che i calciatori si fossero assunti l’onere del pagamento del premio di preparazione dovuto alla società di appartenenza per le rispettive posizioni;

2. sig. Mancuso Paolo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società US Sestri Levante 1919: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere – durante la stagione sportiva 2021-2022 ed essendo tesserato quale Direttore Sportivo per la società US Sestri Levante 1919 – direttamente e/o mediante l’ausilio del sig. Davide Campisi, attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per le società SSDARL Athletic Club Albaro (Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro), SC Molassana Boero ASD (Guarino Enrico, Chiesa Luca, Mermina Alessandro), AD FS Sestrese Calcio 1919 (Castelli Alessandro, Pische Alessio, Calabresi Nicolò, Iannicella Mattia), ASD Football Genova Club (Pische Mattia, Piccardo Mirko), GSD Borzoli (Brengio Leonardo, Simoncini Francesco), al fine di convincerli a tesserarsi per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per la società US Sestri Levante 1919 dei calciatori Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro, Guarino Enrico, Mermina Alessandro, Pische Alessio, Pische Mattia, Piccardo Mirko, Brengio Leonardo; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 96, comma 1, delle NOIF, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo proposto ad aprile 2022 al calciatore Baffi Nicholas ed a maggio 2022 al calciatore Pische Alessio, all’epoca entrambi tesserati per la società AD FS Sestrese Calcio 1919, di tesserarli per la società U.S. Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente a condizione che i calciatori si fossero assunti l’onere del pagamento del FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO premio di preparazione dovuto alla società di appartenenza per le rispettive posizioni;

3. sig. Campisi Davide, soggetto non tesserato che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell’interesse della società US Sestri Levante 1919: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere – durante la stagione sportiva 2021-2022 e su richiesta del Direttore Sportivo della società US Sestri Levante 1919, sig. Mancuso Paolo – attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per le società SSDARL Athletic Club Albaro (Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro), SC Molassana Boero ASD (Guarino Enrico, Chiesa Luca, Mermina Alessandro), AD FS Sestrese Calcio 1919 (Pische Alessio), ASD Football Genova Club (Pische Mattia, Piccardo Mirko), GSD Borzoli (Brengio Leonardo, Simoncini Francesco), al fine di convincerli a tesserarsi per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per la società US Sestri Levante 1919 dei calciatori Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro, Guarino Enrico, Mermina Alessandro, Pische Alessio, Pische Mattia, Piccardo Mirko, Brengio Leonardo;

4. la società US Sestri Levante 1919 SSDRL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio presidente, sig. Risaliti Stefano, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Direttore Sportivo, sig. Paolo Mancuso, ed al sig. Campisi Davide, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell’interesse della predetta società. Gli accordi ex art. 127 CGS Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Paolo Mancuso, Stefano Risaliti, Davide Campisi e la società US Sestri Levante 1919 Srl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza, l’avv. Enrico Liberati per la Procura Federale, e l’avv. Filippo Pirisi per i deferiti; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – per il sig. Paolo Mancuso, mesi 8 (otto) di inibizione; – per il sig. Stefano Risaliti, mesi 4 (quattro) di inibizione; – per il sig. Davide Campisi, mesi 8 (otto) di inibizione; – per la società US Sestri Levante 1919 Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE Valentina Ramella

IL PRESIDENTE Carlo Sica

Davide CampisiPaolo MancusoSestri LevanteStefano Risaliti
Commenti (0)
Aggiungi Commento