Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due autonomi ricorsi presentati, il primo, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 s.r.l. e, il secondo, nell’interesse del dott. Nicola Canonico (socio unico della società CN Sport s.r.l., acquirente del 51% delle quote sociali della Corporate Investments Group s.r.l., controllante la società Calcio Foggia 1920 s.r.l.; all’epoca dei fatti, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 S.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale FIGC e con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI.
I ricorsi riguardano l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – della F.I.G.C. n. 0055/CFA/2021-2022 del 3 Gennaio 2022, comunicata agli odierni istanti in pari data, con la quale sono stati solo parzialmente accolti i reclami proposti dai suddetti ricorrenti avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare – n. 0058/TFN-SD/2021/2022 del 22 Novembre 2021 (ugualmente impugnata con il presente ricorso, con cui era stata inflitta, al club pugliese, la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022, e, al dott. Canonico, la sanzione della inibizione per mesi sei), e, per l’effetto, con riguardo alla posizione del Foggia Calcio, è stata ridotta a due punti l’originaria penalizzazione, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot. n. 2554/117pf21-22/GC/b1p), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, a mente dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte alla dott.ssa Maria Assunta Elena Pintus (art. 4, comma 1, del C.G.S., art. 20 bis delle NOIF ed art. 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S.) ed al dott. Nicola Canonico (art. 4, comma 1, del C.G.S. ed art. 20 bis delle N.O.I.F.), nonché, a titolo di responsabilità propria, per presunta violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S.; con riguardo alla posizione del dott. Canonico, è stata ridotta a tre mesi l’originaria inibizione in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot.n. 2554/117pf21-22/GC/b1p), per presunta violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F; nonché per l’annullamento e/o la riforma di qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla decisione in questa sede impugnata.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Federale a carico della società Calcio Foggia 1920 s.r.l., del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, Maria Assunta Elena Pintus, e del dott. Nicola Canonico, in quanto soggetto che svolgeva attività rilevante, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 s.r.l.
I suddetti ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:
A) di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., della decisione impugnata, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica a carico della società Calcio Foggia 1920 s.r.l. ed è stata irrogata la sanzione della inibizione per tre mesi a carico del dott. Canonico;
B) conseguentemente, di disporre l’annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con totale cancellazione delle suddette sanzioni;
C) in subordine, di riformare in parte la gravata pronuncia, con congruo e sensibile ridimensionamento della sanzione statuita dalla Corte Federale d’Appello, da contenersi comunque,quanto alla società, entro i margini di una lievissima ammenda ovvero, in via ulteriormente gradata, nella penalizzazione minima di un punto; quanto al dott. Canonico, da contenersi comunque entro i margini di una assai più lieve e modesta inibizione;
D) di annullare e/o riformare, altresì, ogni atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla decisione in questa sede impugnata.