Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 154 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea MAZZANTINI, Carlo NERI e Mauro MILANESI, e delle società ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA e US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA MAZZANTINI, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato quale collaboratore della prima squadra per la società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. nella corrente stagione sportiva 2022-2023 e quale collaboratore tecnico per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L. nella stagione sportiva 2021-2022, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, per aver svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. nella stagione sportiva 2022-2023, almeno sino al giorno 8 ottobre 2022, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore della prima squadra e sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri. In violazione, altresì, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, per aver svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L. nella stagione sportiva 2021- 2022, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore tecnico e sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;
CARLO NERI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. MAZZANTINI Andrea quale allenatore dei portieri della prima squadra della società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. nella stagione sportiva 2022-2023, almeno sino al giorno 8 ottobre 2022, nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore della prima squadra e sebbene il predetto tesserato non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;
MAURO MILANESE, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. MAZZANTINI Andrea quale allenatore dei portieri della prima squadra della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L. nella stagione sportiva 2021-2022, nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore tecnico e sebbene il predetto tesserato non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;
ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri NERI Carlo e MAZZANTINI Andrea;
US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri MILANESE Mauro e MAZZANTINI Andrea;
> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea MAZZANTINI, Carlo NERI e Mauro MILANESE, e dal Sig. Andrea Leo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA, e dal Sig. Ettore Dore, in qualità legale rappresentante, per conto della società US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL;
> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Andrea MAZZANTINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Carlo NERI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mauro MILANESE, di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL;
> si rende noto l’accordo come sopra menzionato.