Squalifiche pesantissime inflitte dal giudice sportivo a diversi giovani calciatori del Villar Perosa, Giovanissimi Provinciali Under 15 del Piemonte.
Al termine della gara contro il Roletto Val Noce del 19 febbraio 2022, alcuni componenti della squadra hanno aggredito il direttore di gara mentre stava raggiungendo lo spogliatoio, il quale ha dovuto successivamente recarsi al Pronto Soccorso per le ferite riportate, venendo dimesso a fine serata con diagnosi di algia rachide cervicale come riportato nel Comunicato Ufficiale 35 Pinerolo del 24/02/2022:
Dal supplemento di rapporto si rileva che: Al termine dell’incontro mentre il direttore di gara si accingeva a raggiungere il proprio spogliatoio veniva aggredito da un gruppo di persone (giocatori e dirigenti) appartenenti alla società VILLAR PEROSA; in particolare l’arbitro veniva spintonato e colpito ripetutamente con calci e pugni in diverse parti del corpo e, solo grazie all’intervento dei dirigenti della società Roletto Val Noce riusciva a rientrare nel proprio spogliatoio senza che la situazione si aggravasse. Il direttore di gara a causa del caos creatosi e della repentina aggressione non è stato in grado di individuare nominalmente i responsabili del fatto. L’arbitro, una volta ripresosi, nonostante il dolore, veniva quindi scortato dal dirigente del Roletto Val Noce sino alla propria autovettura in modo che potesse rientrare a casa. Una volta tornato alla propria abitazione, persistendo il forte dolore ed avendo conati di vomito decideva quindi di recarsi presso il Pronto Soccorso più vicino. A fine serata veniva dimesso dall’ospedale, dopo gli accertamenti del caso, con diagnosi di algia rachide cervicale (con prescrizione del collare di Shantz) nonché trauma contusivo di addome e torace.
Per quanto in premessa:
SI DELIBERA
– di sospendere cautelativamente da ogni attività il capitano della società VILLAR PEROSA, Sig. XXXXXX XXXXXX, con decorrenza immediata, ai sensi dell art. 5 comma 2 C.G.S. la società VILLAR PEROSA è invitata, nella persona del Presidente o di chi ne fa le veci, a far pervenire con comunicazione al Giudice Sportivo il nominativo degli autori della violenza nei confronti del direttore di gara entro e non oltre il 7 marzo 2022.
– di comminare alla società VILLAR PEROSA l’ammenda di € 400,00 (Quattrocento/00) per il gravissimo comportamento (consistente in ripetuti gesti di violenza posti in essere da più soggetti) tenuto dai propri tesserati nei confronti dell’arbitro al termine della gara. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
Dopo aver analizzato accuratamente la situazione il giudice sportivo si è espresso, infliggendo a 8 giocatori del Villar Perosa, una squalifica di 2 anni, ovvero fino alla data del 02/03/2024., come riportato nel Comunicato Ufficiale 37 Pinerolo:
Premesso che in base a quanto riportato (come descritto sul supplemento di rapport arbitrale) sul C.U. n. 35 del 24.02.2022 al termine dell’ incontro il direttore di gara era vittima di aggressione da parte di diverse persone appartenenti alla società VILLAR PEROSA; L’arbitro, una volta ripresosi e rientrato a casa, persistendo il forte dolore dovuto ai colpi subiti decideva quindi di recarsi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino ove, dopo gli accertamenti del caso, veniva dimesso, con prognosi di 4gg. salvo complicazioni. A causa del caos creatosi e della repentina aggressione il direttore di gara non è stato in grado di individuare nominalmente gli autori del fatto pertanto questo organo giudicante invitava la società VILLAR PEROSA a comunicare i nominativi dei responsabili materiali del fatto entro e non oltre il giorno 07.03.2022.
Considerato che la società VILLAR PEROSA faceva pervenire presso la Delegazione Distrettuale F.I.G.C. di Pinerolo una duplice comunicazione, la prima con data 26.02.2022 nella quale si scusava per quanto accaduto ed indicava come responsabili ed autori dei fatti i calciatori XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXX, mentre nella seconda datata 28.02.2022 oltre ai cinque nomi già elencati in precedenza ed in seguito ad ulteriori indagini interne, venivano aggiunti i nominativi dei calciatori XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX e XXXXX XXXXXX; che, a causa della concitazione del momento e della rapidità dell’evolversi dei fatti, non è possibile distinguere con certezza chi all’interno del gruppo squadra sia maggiormente responsabile di quanto avvenuto e l’ammissione di colpevolezza fatta da uno dei protagonisti non deve andare a suo discapito ed a vantaggio di altri compagni reticenti pertanto la sanzione disciplinare è da comminarsi in ugual misura a tutti i protagonisti del vile episodio; che con C.U. n. 19/A in data 07.12.2018, al fine di contrastare episodi di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara, è stato introdotto nel C.G.S. il nuovo articolo 11 bis che al comma 4 specifica che: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (aggressione nei confronti degli Ufficiali di gara), provocando lesione personale attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica”; che questo organo giudicante ritiene apprezzabile la collaborazione della società VILLAR PEROSA nell’individuare i responsabili del fatto sia per la tempestività delle comunicazioni che la solerzia dimostrata nell’accertamento di tutti i responsabili dell’aggressione al direttore di gara e che pertanto le sanzioni disciplinari debbano mantenersi al minimo edittale;
Per quanto in premessa:
SI DELIBERA
-di squalificare sino al 2 marzo 2024 tutti i giocatori in questione, tesserati per la società VILLAR PEROSA perché al termine della gara, aggredivano l’arbitro mentre questi cercava di rientrare nel proprio spogliatoio
La sanzione irrogata andrà considerata ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale F.I.G.C. del 17.12.2014 come previsto dall’art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27.01.2016).