Abolizione del vincolo sportivo: stabiliti i premi di tesseramento. Ecco tutte le novità

C’era una grande curiosità tra gli addetti ai lavori, dopo l’abolizione del vincolo sportivo, per capire l’impatto economico dei premi di tesseramento necessari per ingaggiare un giocatore.

Come specificato nell’aggiornamento delle Norme Organizzative Interne Federale (NOIF), è stato introdotto un premio annuale per la società di provenienza, che è stato limitato indipendentemente dalle capacità tecniche di ciascun singolo giocatore.

 

Ecco tutte le novità

 

Premio di tesseramento

1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.

Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.

Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”.

Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB. Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice – Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile

Serie D: €450

Eccellenza: €350

Promozione: €250

Prima Categoria: €150

Seconda Categoria: €100

Terza Categoria: non dovuto

 

Calcio a 11 femminile

Serie B: €150

Serie C: €100

Eccellenza: non dovuto

Promozione: non dovuto

 

Calcio a 5 maschile

Serie A €500

Serie A2 Elite €450

Serie A2 €350

Serie B €250

Serie C1 €150

Serie C2 €100

Serie D non dovuto

 

Calcio a 5 femminile

Serie A €100

Serie B non dovuto

C.ti Prov.li/Reg.li non dovuto

FIGCLega Nazionale DilettantiLNDVincolo sportivo
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