Bruttissimo episodio allo stadio Raimondi di Gangi domenica 6 marzo, durante la partita della diciassettesima giornata di Prima Categoria siciliana tra il Geraci, capolista, e il Calcarelli che occupa il terzo posto in classifica.
Sullo 0-0 a dieci minuti dal fischio finale il difensore e capitano del Calcarelli Francesco Sardina ha spinto e sferrato uno schiaffo al direttore di gara Cristian Smario. Ovviamente, dopo il gesto la partita è stato sospesa.
Il 3-0 a tavolino per il Geraci non è ancora ufficiale perché il Calcarelli ha preannunciato un reclamo nei confronti della decisione del Giudice Sportivo.
La sentenza del Giudice Sportivo:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2024
SARDINA FRANCESCO (CALCARELLI)
Dopo l’espulsione per doppia ammonizione, stringeva il collo dell’arbitro e lo spintonava; successivamente lo
colpiva con un violento schiaffo provocando fortissimo dolore al collo e all’orecchio destro con conseguenti
momentanei capogiri e malessere generale che, proseguendo nel tempo necessitava di controlli medici
presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di un giorno s.c.;
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra
quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014;
Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta”; secondo la definizione della
concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento “da intenzionalità e volontarietà miranti
a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione
impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su
altrui …” (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del
18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello,
Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
Pertanto;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come
previste dall’art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.